Proposta di legge
Da FLOSS marche.
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Titolo
Proposta di Legge Regionale a sostegno di una libera società dell'informazione, recante norme in materia di pluralismo informatico, diffusione di software libero e/o a sorgente aperto, trasparenza, accessibilità e portabilità dei documenti pubblici informatici dell'Amministrazione Regionale.
Introduzione
Nelle Marche esistono ormai da tempo realtà associative che lavorano per la promozione del software libero e open source (FLOSS) nel territorio. Da queste realtà nasce il progetto FLOSS Marche, con il quale si intende mettere in rete le varie associazioni tra cui, in particolare, i LUG (Linux User Group) e i FSUG (Free Software User Group) presenti nel territorio marchigiano, con l'obiettivo di formulare una legge per la promozione del FLOSS (Free Libre Open Souce Software) e la diffusione delle tecnologie informatiche libere e aperte nella pubblica amministrazione marchigiana. Una forma di partecipazione che può definirsi come una pratica di democrazia partecipata e deliberativa. Il progetto si è basato sul lavoro di un gruppo eterogeneo di persone coinvolgendo sia coloro che appartengono al mondo associativo, sia tecnici informatici e persone qualificate che già operano nel settore ICT. Il lavoro di coloro che hanno aderito a questo progetto è sfociato nella redazione del presente documento, con il quale si intende fornire alla pubblica amministrazione regionale indicazioni e criteri, tecnici e operativi, in funzione di una maggior efficace azione amministrativa di gestione, predisposizione, sviluppo e acquisizione di software. In sostanza si indica alla Pubblica Amministrazione Regionale di rivolgere la propria domanda al mercato open source o software libero (FLOSS) per favorire un sistema rivolto alla trasparenza delle infrastrutture, dei servizi e dei documenti informatici pubblici, all'accessibilità e al rispetto degli standard, al pluralismo informatico, alla portabilità e alla sicurezza e, inoltre, all'economicità e all'efficacia dell'azione amministrativa.
La potenzialità che sta alla base della filosofia del software libero è quella di essere, oltre ad una soluzione tecnica, un messaggio sociale. Infatti il software libero, grazie alla pubblicazione dell'informazione, tutela la legittima libertà degli utenti e contribuisce a realizzare dinamiche di cooperazione volontaria fra i cittadini e per i cittadini. Questo è il motivo per cui sosteniamo che il software libero è una questione di libertà degli utenti, dei cittadini e del mercato, non è una sola e mera questione di tecnologia o di prezzo.
Premessa
Tratto dalla P.d.L. Regione Friuli Venezia Giulia
Tra le “Linee guida” portate avanti dall’Unione Europea, lo sviluppo della Società dell’Informazione rappresenta una delle politiche più incisive [1]. Come riportato negli obiettivi indicati nelle stesse, la Società dell’Informazione ha lo scopo di coglierne le possibilità per migliorare la vita di tutti i cittadini attraverso servizi pubblici più efficaci, efficienti ed accessibili.
Il Software Libero o Open Source Software (detto anche FLOSS) ha sempre rappresentato un punto chiave nelle indicazioni fornite dalla Commissione Europea in merito allo sviluppo della Società dell’Informazione. Seguendo l’Agenda di Lisbona del Marzo 2000, nel piano di azione presentato al consiglio europeo di Siviglia presentato nel Giugno 2002 e denominato “eEurope 2005 una società dell’informazione per tutti”, la Commissione ha preso l’impegno di definire una disciplina per la interoperabilità per promuovere la fornitura di servizi paneuropei di e-government ai cittadini e alle imprese[2]. In particolare raccomanda di sviluppare iniziative e specificazioni di natura tecnica con lo scopo di far cooperare i sistemi informativi della Pubblica Amministrazione in tutta l’UE. Alla base vi è l’uso di standard aperti con una forte raccomandazione all’impiego di software libero (FLOSS) per i quali la UE promuove attivamente attività di ricerca. Fra le azioni prioritarie della Commissione, al software Open Source viene assicurato un ruolo fondamentale sul tema dell’e-Government [3a].
In una recente comunicazione della Commissione sull’interoperabilità [3b] si evidenzia “la ricchezza di componenti Open Source disponibili e come la condivisione di queste soluzioni tra le amministrazioni verranno incoraggiate attraverso i programmi IST, eTEN e IDABC”. Tale ricchezza è frutto di decine d’anni di sviluppo e condivisione del software che ne hanno definitivamente consacrato la qualità ed i benefici che il loro utilizzo comporta, sia in termini economici che di sviluppo delle economie locali.
La ricerca di eBusinessWatch della Commissione Europea [4] ha mostrato come l’esigua disponibilità economica allocata a bilancio per hardware e software rappresentino una grossa limitazione all’adozione di nuove tecnologie e all’innovazione da parte delle PMI. Lo stesso studio ha mostrato, inoltre, una scarsa capacità di adozione di tecnologie di infrastruttura collegata alla bassa propensione all’acquisto ed alla limitata competenza tecnologica. Per questo, una delle possibili proposte è quella accompagnare le PMI finanziandole su piccoli progetti che si avvalgano di soluzioni FLOSS e servizi basati su competenze locali.
Diversi report della Commissione Europea hanno inoltre mostrato come il FLOSS può essere efficacemente adottato nei laboratori di informatica delle scuole primarie e secondarie e tale adozione risulti essere particolarmente utile per abbattere le resistenze all’adozione del FLOSS stesso. Alcuni esempi significativi sono il progetto Linex, attuato nella regione dell’Estremadura in Spagna,[5] il quale, inizialmente, ha previsto l’installazione nelle scuole di un personal computer con Linux a bordo ogni due studenti e poi ha esteso la diffusione di software libero a tutta la pubblica amministrazione. Un altro progetto interessante, FUSS [6], ha riguardato l’aggiornamento a Linux e Software Libero di tutti i PC delle scuole italiane della Provincia Autonoma di Bolzano. Non mancano importanti esempi di diffusione del FLOSS in altre parti del mondo come in Brasile, [7] in Gran Bretagna [8], in India [9] fino agli Stati Uniti [10] e all’Olanda [11] e non ultima alla Slovenia. Quest’ultima ha attivato diversi processi atti a diffondere il software libero come il finanziamento della distribuzione Linux in lingua slovena Pingo[12a] per le scuole e l’università ed il bando del 31 Luglio 2006 per il finanziamento di progetti di localizzazione e disseminazione di software Open Source [12b].
Anche in Italia, sia a livello centrale sia livello regionale, vi sono iniziative che perseguono i medesimi obiettivi. Il CNIPA (Centro Nazionale per Informatica nella Pubblica Amministrazione), ad esempio, in attuazione della Direttiva del Ministro per l’innovazione e le tecnologie del 19 dicembre 2003 (G.U. 7 febbraio 2004, n. 31), ha prima redatto un rapporto sull’Open Source [12c] e quindi costituito l’Osservatorio Open Source [13] con lo scopo di promuovere e supportare la diffusione di esperienze maturate dalle PA nel campo di applicazione del FLOSS. Nel rapporto del CNIPA ben si evidenziano sia i benefici che il FLOSS può portare alla diffusione delle tecnologie informatiche all’interno delle PA e delle imprese sia il positivo sviluppo del mercato. Mercato che, date le caratteristiche peculiari delle PMI, ben si presta ad essere collante e catalizzatore per il sistema Paese.
Sul tema del FLOSS numerose anche le iniziative legislative in Italia. Si possono citare, ad esempio, la legge regionale della Toscana e dell’Umbria e le mozioni e le delibere della Provincia di Pescara, dei Comuni di Lodi, Torino, Pistoia, Pisa, Siena, Argenta, Prato, Feltre, Ferrara, Firenze e altre ancora.
Una delle ultime e più interessanti iniziative è la costituzione del Competence Center Open Source del Sud Tirolo [14] che ha l’obiettivo di promuovere il FLOSS nella regione.
Oltre al FLOSS esiste però un tema fondamentale per garantire ai cittadini ed alla pubblica Amministrazione l’accesso perpetuo alle proprie informazioni. Tale tema è rappresentato dai ”formati aperti”, che rappresentano l’unica garanzia alla accessibilità perpetua alle proprie informazioni. Su questo argomento, prima la Commissione Meo [15] con il proprio rapporto e poi il Ministro dell’Innovazione Tecnologica con una Direttiva [16] hanno raccomandato per la PA l’uso di formati aperti per la memorizzazione dei documenti. A tale proposito la Commissione Europea, attravero l’IDABC (Interoperable Delivery of European eGovernment Services to public Administrations, Businesses and Citizens) raccomanda esplicitamente l’uso del formato ODF (standard ISO/IEC 23600) per la memorizzazione dei documenti della Pubblica Amministrazione e per lo scambio di informazioni fra di esse [17].
Molte P.A. europee e nel resto del mondo, come già accennato, si stanno muovendo verso l’utilizzo massiccio degli standard aperti. Questo a testimonianza del fatto che l’utilizzo di tali standard garantisce contemporaneamente la creazione di mercati aperti e la tutela delle pubbliche amministrazioni nell’erogare i propri servizi e tutelare le proprie informazioni. A tale esempio si possono citare lo stato del Massachussets [18], la regione dell’Estremadura in Spagna [19], il Belgio [20], la Danimarca [21], la Malesia [22], la Francia [23], la Germania [24].
Sull’importanza dell’uso di formati aperti per salvare le informazioni, deve far riflettere la scelta della Society of Biblical Literature [25] di partecipare fin dalle prime battute al Comitato di standardizzazione del formato ODF.
Riferimenti:
[1] Portale dell’Unione Europea - Politiche della società dell’informazione http://europa.eu.int/information_society/policy/index_it.htm
[2] eEurope 2005 – An Information Society for all http://europa.eu.int/information_society/eeurope/2005/index_en.htm
[3a] Presidenza del Consiglio dei Ministri - Le politiche 2000-2006: da eEurope a eEurope 2005 http://www.innovazione.gov.it/ita/soc_info/unione_europea/e_europe/NEW_eEurope_intro.shtml
[3b] Commissione Europea – Comunicato della Commissione sull’interoperabilità http://ec.europa.eu/idabc/en/document/5316
[4] Commissione Europea – eBusiness Watch - A Sectoral e-Business Observatory http://www.ebusiness-watch.org/
[5] Estremadura – Progetto Linex http://www.linex.org
[6] Provincia Autonoma di Bolzano – Progetto FUSS - Free Upgrade Southtyrol’s Schools http://www.fuss.bz.it/
[7] Linux Journal – Free Software in Brazil http://www.linuxjournal.com/article/6125
[8] British Educational Communications and Technology Agency - A study of the spectrum of use and related ICT infrastructure costs http://www.becta.org.uk/corporate/publications/documents/BEC5606_Full_report18.pdf
[9] Ars Technica - Fewer Windows in Kerala schools http://arstechnica.com/news.ars/post/20060830-7620.html
[10] ZDNet - Linux explodes in Indiana high schools with new funding http://education.zdnet.com/?p=414
[11] Olanda - Open source en standaarden in het onderwijs http://www.ossinhetonderwijs.nl/
[12a] Slovenia – Progetto Pingo http://www.pingo.org
[12b] Commissione Europea – IDABC - Osservatorio Open Source - Slovenia concludes Open Source tender http://ec.europa.eu/idabc/en/document/5754/469
[12c] CNIPA - Rapporto conclusivo Gruppo di lavoro “Codice sorgente aperto” (“Open Source”) http://www.cnipa.gov.it/site/_files/Rapporto%20conclusivo_OSS.pdf
[13] CNIPA – Osservatorio Open Source http://www.osspa.cnipa.it/vetrina/
[14] Sud Tirolo - Centro di Competenza sull’Open Source http://www.cocos.bz/
[15] CNIPA - Il rapporto del Gruppo di lavoro http://www.osspa.cnipa.it/vetrina/content/view/18/28
[16] CNIPA – Rapporto della commissione Meo e Direttiva Stanca http://www.osspa.cnipa.it/vetrina/content/view/19/28
[17] Commissione Europea – IDABC – Documentazione sulla promozione del formato Open Document http://europa.eu.int/idabc/en/document/3439
[18] Wikipedia – Adozione dell’Open Document Format http://en.wikipedia.org/wiki/Adoption_of_ODF_in_Massachusetts
[19] Spagna - Giunta dell’Estremadura – Adozione del formato Open Document nella Pubblica Amministrazione http://www.juntaaldia.es/noticias/detalle.aspx?id=1724
[20] ZDNet - Belgian government chooses OpenDocument http://news.zdnet.co.uk/software/applications/0,39020384,39276978,00.htm
[21] Open Malaysia - ODF proposed to become Malaysian Standard by year-end 2006 http://www.openmalaysiablog.com/2006/07/odf_proposed_to.html
[22] ComputerWorld - Denmark ministries to publish in ODF by September http://www.computerworld.com.au/index.php/id;1532219476;fp;16;fpid;0
[23] Infoworld - French gov’t report recommends standardizing on ODF http://www.infoworld.com/article/06/10/03/HNfrenchodf_1.html
[24] Germania - Standards und Architekturen für E-Government-Anwendungen http://gsb.download.bva.bund.de/KBSt/SAGA_v3_0.pdf
[25] Society of Biblical Literature http://www.sbl-site.org/
Indice
La presente legge è composta da 16 articoli:
- Articolo 1 (Finalità)
- Articolo 2 (Definizioni)
- Articolo 3 (Documenti e Formati)
- Articolo 4 (Archivi Elettronici)
- Articolo 5 (Interoperabilità)
- Articolo 6 (Accessibilità per disabili)
- Articolo 7 (Obblighi per la Pubblica Amministrazione Regionale)
- Articolo 8 (Proprietà del software e sua pubblicazione)
- Articolo 9 (Incentivazione alla ricerca e allo sviluppo)
- Articolo 10 (Sostegno all'informatizzazione)
- Articolo 11 (Cittadinanza attiva)
- Articolo 12 (Istruzione scolastica)
- Articolo 13 (Formazione)
- Articolo 14 (Regolamenti attuativi)
- Articolo 15 (Norma transitoria)
- Articolo 16 (Norma finanziaria)
Art. 1 (Finalità)
- La Regione favorisce il pluralismo informatico, garantendo ad ogni cittadino l'accessibilità e la libera scelta di ogni piattaforma informatica, attraverso l'eliminazione di barriere create dalle differenze di standard.
- La Regione incentiva la diffusione e lo sviluppo del software libero, con particolare riferimento agli enti locali e agli enti pubblici delle Marche, in considerazione delle sue positive ricadute sullo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e sulla riduzione dei costi per l'acquisto delle licenze.
- L'Amministrazione Regionale, in applicazione del principio costituzionale di buon andamento e del principio di economicità dell'attività amministrativa, di cui all'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, incoraggia e incentiva l'uso del software libero.
Art. 2 (Definizioni)
Ai fini della presente legge si intende per:
a) Software libero (Free Software): ogni programma per elaboratore elettronico distribuito con una licenza di software libero come definita di seguito alla lettera b). Un software per essere libero deve garantire quattro libertà fondamentali:
- la libertà di eseguire il programma per qualunque scopo senza vincoli sul suo utilizzo;
- la libertà di studiare il funzionamento del programma e di modificarlo secondo le proprie esigenze. L’accesso al codice sorgente è un prerequisito;
- la libertà di ridistribuire copie del programma;
- la libertà di migliorare il programma e di distribuirne i miglioramenti.
b) Licenza di software libero: una licenza di diritto di utilizzo di un programma per elaboratore elettronico, che garantisca all'utente le quattro libertà fondamentali del Software Libero. Una licenza di software libero non può impedire di poter usufruire di tali diritti e possibilità a chiunque riceva una copia del programma per elaboratore.
c) Software Open Source: ogni programma per elaboratore elettronico distribuito con una licenza che presenti tutte le seguenti caratteristiche:
- il software puo' essere distribuito gratuitamente oppure venduto
- il codice sorgente deve essere o incluso con il programma od ottenibile gratuitamente
- la licenza deve permettere modifiche e prodotti derivati
- la licenza puo' richiedere che le modifiche siano ridistribuite solo come patch
- la licenza non deve discriminare alcuna persona o gruppo di persone.
- l'uso commerciale del programma non puo' essere impedito
- i diritti allegati a un programma devono essere applicabili a tutti coloro a cui il programma è redistribuito, senza che sia necessaria l'emissione di ulteriori licenze.
- i diritti allegati al programma non devono dipendere dall'essere il programma parte di una particolare distribuzione di software
- la licenza non deve porre restrizioni su altro software distribuito insieme al software licenziato
- la licenza non deve contenere clausole di accettazione che dipendano o si basino su particolari tecnologie o tipi di interfacce
d) FLOSS (Free, Libre Open Source Software): indica contemporaneamente e collettivamente il software libero e quello a sorgente aperto. Questo termine è usato in particolar modo in questo documento per evitare la scelta tra le differenti definizioni, in parte anche contrapposte, di software libero (free software) e di software Open Source.
e) Software proprietario: un programma per elaboratore, rilasciato con licenza d'uso che ha restrizioni (ottenute tramite mezzi tecnici o legali) sul suo utilizzo, sulla sua modifica, riproduzione o ridistribuzione, solitamente imposti da un proprietario.
f) Standard aperti: gli standard che ricadono sotto la definizione dall’EIF (European Interoperability Framework) emanato dal programma della Commissione Europea IDABC (Interoperable Delivery of pan-European eGovernment Services to Public Administrations, Businesses and Citizens) e dunque si definisce Aperto uno Standard:
- Adottato e mantenuto da un’organizzazione no-profit ed il cui sviluppo avviene sulle basi di un processo decisionale aperto e a disposizione di tutti gli interlocutori interessati e le cui decisioni vengono prese per consenso o a maggioranza.
- Pubblico, il cui documento di specifiche è disponibile liberamente oppure dietro un costo puramente nominale. Deve essere possibile farne copie, riusarle e distribuirle liberamente senza alcun costo aggiuntivo.
- Per il quale eventuali diritti di copyright, brevetti o marchi registrati devono essere irrevocabilmente concessi sottoforma di royalty-free.
- Non gravato da alcun vincolo al riuso, alla modifica e all’estensione dello standard stesso.
g) Formati aperti: formati di salvataggio ed interscambio di dati informatici le cui specifiche complete di implementazione:
- siano note, a disposizione di ogni utente e liberamente utilizzabili per tutti gli usi consentiti dalla legge;
- siano documentati in modo completo e approfondito in modo che sia possibile scrivere un programma per elaboratore in grado di leggere e/o scrivere dati in tali formati sfruttando tutte le strutture e le specifiche descritte nella documentazione;
- non siano presenti restrizioni di alcun tipo nell'uso e nello scrivere programmi liberi che possono sfruttare tutte le capacità di tali formati.
h) Protocollo aperto: un protocollo di comunicazione che abbia le stesse proprietà di uno standard aperto.
i) Interoperabilità: è la capacità di usare e scambiare mutuamente un'informazione tra due o più sistemi, consentendo di fornire con un buon esito la comunicazione tra utenti finali e un ambiente misto di infrastrutture (hardware e software), reti ed apparati.
l) Accessibilità: la capacità di un servizio o di una risorsa d’essere fruibile senza alcuna limitazione da una qualsiasi categoria d’utente.
m) Trasparenza: visto l'art. 1 della L 241/90, si intende per trasparenza la massima circolazione possibile delle informazioni sia all'interno che all'esterno del sistema amministrativo regionale, rispettando gli standard di pubblicazione e adottando altresì formati aperti per la pubblicazione dei documenti.
n) Amministrazione Regionale: tutti gli uffici della Regione, degli enti e delle aziende dipendenti o comunque costituite dalla Regione.
Art. 3 (Documenti e Formati)
- Sono sostenute la diffusione e l’uso di standard e formati aperti secondo le definizioni alle lettere f) e g) dell’art. 2 come principio di garanzia per il pluralismo informatico e la libertà di scelta nella realizzazione di piattaforme informatiche, garantendo altresì la competitività e la trasparenza del mercato.
- L'Amministrazione Regionale è tenuta ad utilizzare un formato aperto nella memorizzazione dei propri documenti e nella loro pubblicazione.
- La pubblicazione di dati in formato elettronico deve garantirne l'accesso senza limitazioni, attraverso l'utilizzo di standard di comunicazione aperti e formati liberi. L'Amministrazione Regionale, nella gestione dei rapporti telematici con i cittadini, le imprese e le altre Pubbliche Amministrazioni, si fa carico di mettere a disposizione degli stessi gli strumenti software necessari, secondo i principi dell’art. 5 della presente legge, rendendoli disponibili pubblicamente sotto licenza FLOSS.
- Al fine di garantire l'adempimento del diritto di accesso di cui al capo V legge 241/90, gli uffici della pubblica amministrazione sono tenuti a rispettare l'obbligo del precedente comma, sotto diretta responsabilità del responsabile del procedimento di cui all'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Non e' ammesso altresì l'uso di formati grafici per la pubblicazione online di documenti dei quali si possegga la versione in formato di testo, in modo da garantirne l'indicizzazione su motori di ricerca, la copia e la ricerca di singole parti del testo.
- L'Amministrazione Regionale è tenuta a convertire in formato aperto tutti i file in proprio possesso in ogni contesto operativo in cui ciò sia realizzabile.
Art. 4 (Archivi Elettronici)
- Gli archivi elettronici utilizzati dalla Amministrazione Regionale devono permettere l'accesso ai dati mediante protocolli aperti a chiunque.
- Chiunque effettua il trattamento di dati personali mediante l'ausilio di mezzi elettronici, ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di dati la cui diffusione o comunicazione a terzi non autorizzati possa comportare pregiudizio per la pubblica sicurezza, è tenuto ad utilizzare software libero di cui si abbia a disposizione il codice sorgente.
- I codici sorgenti dei programmi per elaboratore elettronico utilizzati dalla Regione per il trattamento di dati personali e sensibili ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, devono essere conservati dalla stessa Regione al fine di consentire future verifiche sul controllo degli standard di sicurezza.
- Nessuna limitazione tecnica, di licenze da brevetti, di copyright o di marchi registrati deve essere posta nell’estrazione dei dati dall’archivio o al trasferimento su altro archivio.
Art. 5 (Interoperabilità)
- Tutti i servizi telematici messi a disposizione dalla Pubblica Amministrazione Regionale devono rispettare rigorosi criteri di interoperabilità.
- Ai fini di cui al comma precedente la Pubblica Amministrazione Regionale adotta ed utilizza protocolli, formati e standard aperti nell’interscambio di informazioni fra PA, cittadini e aziende.
Art. 6 (Accessibilità)
- La Regione Marche rivolge particolare attenzione allo sviluppo dei propri servizi telematici in modo da garantirne l'accesso anche da parte di individui affetti da disabilità fisiche o sensoriali.
- In tutti i casi possibili ciò deve avvenire attraverso l'utilizzo di software libero, protocolli, formati e standard aperti.
Art. 7 (Obblighi per la Pubblica Amministrazione Regionale)
- L'Amministrazione Regionale è tenuta ad utilizzare, nelle proprie attività, programmi appartenenti alla categoria del FLOSS e di cui detenga il codice sorgente in ogni contesto operativo in cui ciò sia realizzabile.
- L'Amministrazione Regionale, nella scelta dei programmi per elaboratore elettronico necessari alla propria attività, ha l’obbligo di utilizzare prodotti che memorizzano le informazioni con formati aperti e che garantiscano l’interoperabilità e pertanto il mantenimento dei diritti d'accesso ai dati nel lungo termine.
- I software acquisiti dalla Regione devono tutti appartenere alla categoria del FLOSS. Eccezioni sono ammissibili solo se:
- un equivalente software di tipo FLOSS non esista;
- un equivalente software di tipo FLOSS non possa essere sviluppato con costi comparabili;
- non sia possibile raggiungere risultati ugualmente efficaci attraverso altro software di tipo FLOSS.
- Ove l’Amministrazione Regionale intenda avvalersi di un software non FLOSS, deve motivare analiticamente la ragione della scelta con atto pubblico.
- Della eventuale maggiore spesa derivante dalla scelta non appropriata di programmi diversi da quelli di cui al comma 1, risponde patrimonialmente il responsabile del procedimento di cui all'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
Art. 8 (Proprietà del software e sua pubblicazione)
- Il software sviluppato o commissionato dalla Regione, deve essere reso disponibile con licenze appartenenti alla categoria del Software Libero e ne deve essere garantita la massima diffusione e la massima fruibilità.
- Con riferimento al software, e relativa documentazione, di proprieta' della Regione al momento dell'entrata in vigore della presente legge si dispone la sua pubblicazione sotto una delle licenze appartenenti alla categoria del Software Libero.
- La Regione rende pubblici i programmi e software sviluppati dai propri enti pubblici e privati di cui detiene il codice sorgente, usufruendo del "portale del riuso" del CNIPA per la pubblicazione e condivisione dei software liberi e open source.
Art. 9 (Incentivazione alla ricerca e allo sviluppo)
- La Regione elabora annualmente un programma di ricerca specifico sul FLOSS, per progetti di ricerca, da parte di università, centri di ricerca, enti pubblici o privati, orientato allo sviluppo di tecnologie informatiche per piccola e media impresa e pubblica amministrazione.
- La Regione istituisce un Fondo per il finanziamento dei programmi di cui al comma 1.
- I risultati dei progetti di ricerca e di sviluppo finanziati con fondi regionali devono essere rilasciati con licenze appartenenti alla categoria del software libero e ne deve essere favorita la divulgazione.
Art. 10 (Sostegno all'informatizzazione)
- La Regione favorisce l’adozione delle tecnologie informatiche nelle imprese e nelle Pubbliche Amministrazioni predisponendo appositi programmi di sostegno per l’adozione di software FLOSS da parte delle aziende e delle Pubbliche Amministrazioni.
- La Regione favorisce e promuove l’integrazione dei servizi fra Pubbliche Amministrazioni ed imprese predisponendo le opportune piattaforme tecnologiche regionali che dovranno essere basate su FLOSS, protocolli, formati e standard aperti.
- Saranno esclusi dalla assegnazione di finanziamenti regionali (o a qualunque titolo erogati dalla Regione), finalizzati all’alfabetizzazione, alla formazione informatica, alla strutturazione ed all’adeguamento tecnologico informatico tutti quei soggetti, pubblici e privati e tutte le istituzioni, pubbliche e private che non adottino soluzioni informatiche rientranti nei criteri definiti dalla presente legge.
Art. 11 (Cittadinanza attiva)
- La Regione riconosce un particolare valore al software FLOSS come mezzo per diffondere la cultura informatica e abbattere le barriere digitali, permettendo agli individui di partecipare a forme di cittadinanza attiva.
- La Regione istituisce programmi specifici di formazione e supporto, anche mediante sportelli fisici e/o on-line permanenti, rivolto a docenti, studenti e cittadini sulle tematiche relative al FLOSS.
- La Regione altresì favorisce l’informatizzazione del territorio mediante programmi di distribuzione di software FLOSS e a programmi di sostegno all’acquisto o al recupero di hardware da essere utilizzato presso biblioteche, scuole, associazioni o a sostegno di privati cittadini svantaggiati.
Art. 12 (Istruzione scolastica)
- La Regione favorisce il recepimento del contenuto e dei principi della presente legge nell’ordinamento scolastico e nei programmi didattici all’interno della progressiva informatizzazione dell’istruzione pubblica.
- La Regione riconosce il particolare valore formativo del FLOSS, ne favorisce la diffusione e l’insegnamento nella scuola primaria e secondaria, e nel contempo favorisce interventi intensivi rivolti alla popolazione in età adulta nei Centri territoriali permanenti per l’educazione e l’istruzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca.
- La Regione incentiva e finanzia, attraverso programmi annuali, progetti in materia di software libero e open source presentati da parte di istituzioni e istituti scolastici.
Art. 13 (Formazione)
- Dall’approvazione della presente legge tutti i livelli e tutti gli Enti della Pubblica Amministrazione Regionale adeguano le proprie strutture e i propri programmi di formazione del personale, in applicazione ed in conseguenza del presente provvedimento, secondo quanto stabilito dall'art. 7.
- Le Province e tutti gli enti pubblici competenti in materia di formazione professionale sono tenuti a garantire che i corsi di formazione in materia informatica siano rivolti alla diffusione della conoscenza e dell'utilizzo del software libero.
Art. 14 (Regolamenti attuativi)
- La Giunta Regionale di concerto con il Centro Regionale di Competenza sull'open source, entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, stabilisce con deliberazione le modalità operative necessarie di attuazione alle misure previste dalla presente legge.
- La Giunta Regionale fissa, altresì, tramite apposito regolamento, i criteri per la concessione dei finanziamenti finalizzati allo svolgimento dei programmi e progetti di cui agli artt. 8-9-10-11-12-13.
- Al Centro Regionale di Competenza è dato l'incarico di monitoraggio dell'attuazione della presente legge e dei suoi sviluppi.
Art. 15 (Norma transitoria)
- L'Amministrazione Regionale, entro due anni dall'approvazione della presente legge, è tenuta ad adeguare le proprie strutture informatiche ed i propri programmi di formazione del personale, secondo quanto previsto dall'art. 7 della presente legge.
- L'Amministrazione Regionale è tenuta, altresì, a dare attuazione alle disposizioni di cui agli artt. 3-4, rispettivamente, entro sei mesi ed entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 16 (Norma finanziaria)
- Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte mediante l’istituzione, nella spesa del bilancio regionale, di apposito capitolo da collocarsi nell’unità previsionale di base che sarà dotata della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio.

