Snapshot delle sintesi
Da FLOSS marche.
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Articolo 1. Finalità della legge (A)
La Regione favorisce il pluralismo informatico, garantendo ad ogni cittadino l'accessibilità e la libera scelta di ogni piattaforma informatica, attraverso l'eliminazione di barriere create dalle differenze di standard.
Ai fini della presente legge per amministrazione regionale si intende la Regione e gli enti e le aziende controllate o comunque costituite dalla Regione.
La Regione incentiva la diffusione e lo sviluppo del software libero, con particolare riferimento agli enti locali e agli enti pubblici delle Marche, in considerazione delle sue positive ricadute sullo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e sulla riduzione dei costi per l'acquisto delle licenze.
La pubblica amministrazione, in applicazione del principio costituzionale di buon andamento e del principio di economicità dell'attività amministrativa, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, garantisce e incentiva l'uso del software libero.
Articolo 2. Definizioni (A)
Ai fini della presente legge si definiscono:
- licenza di software libero: una licenza di diritto di utilizzo di un programma per elaboratore elettronico, che rende possibile all'utente, oltre all'uso del programma medesimo senza vincoli sul suo utilizzo, la possibilità di accedere al codice sorgente completo e il diritto di studiare le sue funzionalità; il diritto di diffondere copie del programma e del codice sorgente; il diritto di apportare modifiche al codice sorgente; il diritto di distribuire pubblicamente il programma e il codice sorgente modificato. Inoltre, non e' permesso ai ridistributori di porre alcuna restrizione addizionale all'atto di ridistribuire o modificare il software. Questo significa che ogni copia del software, anche se modificata, deve continuare ad avere licenza di software libero.
- software libero: ogni programma per elaboratore elettronico distribuito con una licenza di software libero;
- programma per elaboratore a codice sorgente aperto (open source): ai fini della presente legge, questo termine viene usato con lo stesso significato di software libero;
- software proprietario: un programma per elaboratore, rilasciato con licenza d'uso che non soddisfa i requisiti di cui al punto 1;
- formati di dati liberi: i formati di salvataggio e di interscambio di dati informatici le cui specifiche complete di implementazione sono note, a disposizione di ogni utente e liberamente utilizzabili per tutti gli usi consentiti dalla legge; sono documentate in modo completo e approfondito in modo che sia possibile scrivere un programma per elaboratore in grado di leggere o di scrivere dati in tali formati sfruttando le strutture e le specifiche descritte nella documentazione; non sono presenti restrizioni di alcun tipo all'uso di tali formati di dati.
- standard aperti: gli standard che ricadono sotto la definizione dall’EIF (European Interoperability Framework) emanato dal programma della Commissione Europea IDABC (Interoperable Delivery of pan-European eGovernment Services to Public Administrations, Businesses and Citizens) e dunque si definisce Aperto uno Standard:
- adottato e mantenuto da un’organizzazione no-profit ed il cui sviluppo avviene sulle basi di un processo decisionale aperto e a disposizione di tutti gli interlocutori interessati e le cui decisioni vengono prese per consenso o a maggioranza.
- pubblico, il cui documento di specifiche è disponibile liberamente oppure dietro un costo puramente nominale. Deve essere possibile farne copie, riusarle e distribuirle liberamente senza alcun costo aggiuntivo.
- per il quale eventuali diritti di copyright, brevetti o marchi registrati devono essere irrevocabilmente concessi sottoforma di royalty-free.
- non gravato da alcun vincolo al riuso, alla modifica e all’estensione dello standard stesso.
- protocollo aperto: un protocollo di comunicazione che abbia le stesse proprietà di uno standard aperto.
- formato aperto: quel formato che abbia le stesse caratteristiche di uno standard aperto.
- accessibilità: la capacità di un servizio o di una risorsa d’essere fruibile con facilità da una qualsiasi categoria d’utente.
- interoperabilità: si intende la capacità di uno standard, di un servizio, di una risorsa hardware/software, di un formato di dati, di comunicare ed interagire con altre applicazioni, servizi, risorse, formati di dati che devono far ricorso a protocolli, formati e standard aperti.
- progetto software: prodotto software sviluppato in seguito a una bando della PA che ne fornisce i requisiti funzionali.
- prodotto off-the-shelf: prodotto gia' da tempo disponibile sul mercato, presente nel listino del produttore e acquistabile mediante i normali canali di distribuzione commerciale
Articolo 3. Documenti (A)
La pubblica amministrazione Regionale è tenuta ad utilizzare un formato aperto nella memorizzazione dei propri documenti e nella loro pubblicazione.
Qualora si renda necessario, e solo in casi eccezionali, l'uso di formati non liberi, la pubblica amministrazione è tenuta a motivare analiticamente tale esigenza, sotto la diretta responsabilità del responsabile del procedimento di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, specificando i motivi per cui è impossibile convertire gli stessi dati in formati liberi.
La pubblica amministrazione è altresì tenuta a rendere disponibile una versione il più simile possibile agli stessi dati in formato libero.
(propongo le seguenti aggiunte)
Nella pubblicazione in formato elettronico di documenti con carattere di testo, la Regione non puo' usare formati di tipo grafico (raster), ma li deve sempre rendere disponibili in formati che consentano di effettuare ricerche sul testo, copia di singoli brani, e l'indicizzazione attraverso motori di ricerca.
La Regione scoraggia l'uso di formati non aperti nell'accettazione di documenti provenienti dall'esterno. In caso di ricezione di un documento in formato non aperto, la Regione e' sempre tenuta ad informare il mittente delle proprie politiche di accettabilita' dei documenti secondo quanto dettato dalla presente legge.
<a href="/wiki/index.php?title=Utente:Trotto&action=edit" class="new" title="Utente:Trotto">Matteo Vitali</a> 12:12, 1 mar 2008 (CET) propone:
Per la diffusione in formato elettronico di documenti di cui debba essere garantita la pubblicità, nonché l’adempimento, mediante scambio di dati in forma elettronica del diritto di accesso di cui agli articoli 22 e successivi della legge 241/1990, l'amministrazione regionale utilizza formati aperti nella memorizzazione dei propri documenti e nella loro pubblicazionedevono nel rispetto dell’articolo 4 della legge 241/ 1990.
Qualora si renda necessario l'uso di formati non liberi, la pubblica amministrazione è tenuta a motivare analiticamente tale esigenza, sotto la diretta responsabilità del responsabile del procedimento di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, specificando i motivi per cui è impossibile convertire gli stessi dati in formati liberi. In tal caso la pubblica amministrazione è altresì tenuta a rendere disponibile una versione il più simile possibile agli stessi dati in formato libero.
Articolo 4. Archivi elettronici / Trattamento di dati personali o relativi alla pubblica sicurezza (A)
Chiunque effettua il trattamento di dati personali mediante l'ausilio di mezzi elettronici, ai sensi del codice in materia diprotezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di dati la cui diffusione o comunicazione a terzi nonautorizzati possa comportare pregiudizio per la pubblica sicurezza, è tenuto ad utilizzare software libero o quantomeno a sorgente aperto.
I codici sorgenti dei programmi per elaboratore elettronico utilizzati dalla Regione per il trattamento di dati personali e sensibili ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, devono essere conservati dalla stessa Regione al fine di consentire future verifiche sul controllo degli standard di sicurezza.
Le denominazioni e le modalità di reperimento del codice sorgente dei software utilizzati nell'ambito del trattamento di dati personali mediante l'ausilio di mezzi elettronici rientrano nelle informazioni da rendere all'interessato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Gli archivi elettronici utilizzati dalla amministrazione regionale devono permettere l'accesso ai dati mediante protocolli aperti da parte della competente amministrazione.
Nessuna limitazione tecnica, di licenze da brevetti, di copyright o di marchi registrati deve essere posta nell’estrazione dei dati dall’archivio o al trasferimento su altro archivio.
Articolo 5. Accessibilità (P)
Tutti i servizi telematici messi a disposizione dalla Pubblica Amministrazione Regionale devono rispettare rigorosi criteri atti a favorire i massimi livelli di accessibilità sia per i diversamente abili sia in termini di neutralità tecnologica.
La Pubblica Amministrazione Regionale adotta ed utilizza protocolli, formati e standard aperti nell’interscambio d’informazioni fra PA, cittadini e aziende.
La Pubblica Amministrazione Regionale si impegna affinché tutti i servizi messi a disposizione di altre Pubbliche Amministrazioni, cittadini ed imprese, siano interoperabili, facciano uso di protocolli e formati aperti, e permettano, attraverso lo sviluppo di piattaforme applicative comuni, l’interazione e l’integrazione fra di loro.
Articolo 6. Obblighi per l'Amministrazione regionale (A)
L'Amministrazione regionale ha l’obbligo di utilizzare, nelle proprie attività, programmi appartenenti alla categoria del software libero o, in alternativa, programmi a codice sorgente aperto, in ogni caso ed in ogni contesto operativo in cui ciò sia realizzabile.
L'Amministrazione regionale, nella scelta dei programmi per elaboratore elettronico necessari alla propria attività, ha l’obbligo di utilizzare prodotti che memorizzano le informazioni con formati aperti. Inoltre tali prodotti devono garantire l’interoperabilità.
Ove l’Amministrazione regionale intenda avvalersi di un software non libero, deve motivare analiticamente la ragione della scelta.
Della eventuale maggiore spesa derivante dalla scelta non appropriata di programmi diversi da quelli di cui al comma [N],risponde patrimonialmente il responsabile del procedimento di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
(possibile aggiunta)
I progetti software, come definiti nell'Art. 2, acquisiti dalla Regione devono tutti avere licenze appartenente alla categoria del software libero. Progetti software che facciano uso di prodotti off-the-shelf non FLOSS, sono ammessi solo se solo in quei casi in cui siano vere tutte le seguenti condizioni:
- un equivalente software di tipo libero non esista
- un equivalente software di tipo libero non possa essere sviluppato su richiesta della PA, con costi comparabili, nei tempi richiesti dal progetto
- non sia possibile modificare i requisiti del progetto in modo da usare solo software libero
- non sia possibile raggiungere risultati ugualmente efficaci attraverso altro software di tipo libero
Articolo 6.1. Caratteristiche delle apparecchiature elettroniche adottabili dalla Pubblica Amministrazione ed obblighi derivanti(P)
(serve questo articolo?)
Articolo 6.2. Conversione dei documenti in formati liberi
L'Amministrazione regionale, entro 2(?) anni dall'approvazione della presente legge, esegue la conversione dei file in possesso dell'amministrazione nei formati aperti indicati nell'art. ???
Fra i formati aperti disponibile, la Regione privilegia quelli che sono standard ISO. In particolare:
- i documenti di ufficio verranno convertiti nel formato standard ISO/IEC 26300:2006
- i documenti soggetti a conservazione di lungo termine o non modificabili verranno convertiti nel formato standard ISO 19005-1:2005. In questo caso la conversione deve avvenire in modalita' testo, e non grafica, in modo da poter effettuare ricerce e copie del testo
- per i tipi di documenti in cui non esista uno standard ISO applicabile, si procede come segue:
- se esiste un formato aperto, che preservi la semantica del documento, lo si deve usare
- se non esiste un formato aperto per una data tipologia di applicazioni, oppure esiste, ma non e' sufficiente a preservare la semantica del documento, si puo' mantenere il documento nel formato in cui si trova, finche' un formato aperto opportuno non venga definito
Articolo 6.3. Proprietà del software
Tutto il software sviluppato o commissionato dalla Regione, deve essere reso disponibile con licenze appartenenti alla categoria del Software Libero e ne deve essere garantita la massima diffusione e la massima fruibilità.
La diffusione pubblica del software prodotto internamente puo' essere fatta in qualunque momento senza specifica autorizzazione da parte dell'ente.
Con riferimento al software, e relativa documentazione, di proprieta' della Regione al momento dell'entrata in vigore della presente legge si dispone la sua pubblicazione sotto una delle licenze appartenenti alla categoria del Software Libero.
Articolo 7. Incentivazione alla ricerca e allo sviluppo (A)
La Regione elabora annualmente un programma di ricerca specifico sul software libero per progetti di ricerca da parte dienti pubblici o privati per lo sviluppo di programmi per elaboratore da rilasciare sotto licenza di software libero.
La Regione istituisce un Fondo per il finanziamento dei programmi di cui al comma precedente.
Articolo 7.1. Sostegno all’informatizzazione (P)
La Regione favorisce l’adozione delle tecnologie informatiche nelle imprese e nelle altre Pubbliche Amministrazioni predisponendo appositi programmi di sostegno per l’adozione di software FLOSS.
La Regione favorisce e promuove l’integrazione dei servizi fra Pubbliche Amministrazioni ed imprese predisponendo le opportune piattaforme tecnologiche regionali che dovranno essere basate su FLOSS, protocolli, formati e standard aperti.
Saranno esclusi dalla assegnazione di finanziamenti regionali e/o comunque ed a qualunque titolo erogati dalla Regione, in qualunque modo finalizzati all’alfabetizzazione, alla formazione informatica, alla strutturazione ed all’adeguamento tecnologico informatico tutti quei soggetti, pubblici e privati e tutte le istituzioni, pubbliche e private che non adottino soluzioni informatiche rientranti nei criteri definiti dalla presente legge.
Articolo 7.2. Cittadinanza attiva (P)
Articolo 8. Istruzione scolastica (A)
La Regione, nell'ambito dell'autonomia riconosciuta alle istituzioni scolastiche, favorisce il recepimento del contenuto e dei principi della presente legge nell'ordinamentoscolastico e nei programmi didattici.
La Regione riconosce il particolare valore formativo del software libero e lo incoraggia e favorisce nell’insegnamento.
Articolo 9. Formazione (P, M, T)
Dall’approvazione della presente legge tutti i livelli e tutti gli Enti della Pubblica Amministrazione regionale adeguano le proprie strutture e i propri programmi di formazione del personale secondo quanto stabilito in applicazione ed in conseguenza del presente provvedimento.
Le Province e tutti gli enti pubblici competenti in materia di formazione professionale sono tenuti a garantire che i corsi di formazione in materia informatica sviluppino la conoscenza del software libero.
Articolo 10. Fondo per lo sviluppo del software a codice aperto (U, L)
La Regione istituisce un Fondo per il finanziamento dei programmi di cui all'art. 7
Articolo 11. Centro di competenza sull'open source (U, P)
Articolo 12. Regolamenti attuativi (U, L, T)
La giunta regionale di concerto con il Centro di competenza sull'open source di cui all'Art. 9, entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, stabilisce, con deliberazione, le modalità operative necessarie a dare attuazione alle misure previste dalla legge, e, annualmente, destina le necessarie risorse finanziane.
La giunta regionale fissa, altresì, tramite apposito regolamento, le condizioni per la concessione dei finanziamenti finalizzati allo svolgimento dei progetti di cui all'Art. 6.
Articolo 13. Norma transitoria (U, L, M, T)
L'Amministrazione regionale, entro tre anni dall'approvazione della presente legge, è tenuta ad adeguare le proprie strutture informatiche ed i propri programmi di formazione del personale, secondo quanto previsto dall'Art. (N - Obblighi per l'Amministrazione regionale).
L'Amministrazione regionale è tenuta, altresì, a dare attuazione alle disposizioni di cui agli articoli (M - Documenti) e (N - Trattamento di dati personali) rispettivamente, entro sei mesi ed entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
È istituito un apposito gruppo di lavoro regionale, indipendente dai servizi della giunta regionale, con il compito di monitorare l'attuazione della presente legge nel corso dei primi tre anni dalla data della sua entrata in vigore.

