Proposta di legge

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Titolo

Proposta di Legge Regionale a sostegno di una libera società dell'informazione, recante norme in materia di pluralismo informatico, diffusione di software libero e/o a sorgente aperto, trasparenza, accessibilità e portabilità dei documenti pubblici informatici dell'Amministrazione Regionale.

Introduzione

Nelle Marche esistono ormai da tempo realtà associative che lavorano per la promozione del software libero e open source (FLOSS) nel territorio. Da queste realtà nasce il progetto FLOSS Marche, con il quale si intende mettere in rete le varie associazioni tra cui, in particolare, i LUG (Linux User Group) e i FSUG (Free Software User Group) presenti nel territorio marchigiano, con l'obiettivo di formulare una legge per la promozione del FLOSS (Free Libre Open Souce Software) e la diffusione delle tecnologie informatiche libere e aperte nella Pubblica Amministrazione marchigiana. Una forma di partecipazione che può definirsi come una pratica di democrazia partecipata e deliberativa. Il progetto si è basato sul lavoro di un gruppo eterogeneo di persone coinvolgendo sia coloro che appartengono al mondo associativo, sia tecnici informatici e persone qualificate che già operano nel settore ICT. Il lavoro di coloro che hanno aderito a questo progetto è sfociato nella redazione del presente documento, con il quale si intende fornire alla Pubblica Amministrazione regionale indicazioni e criteri, tecnici e operativi, in funzione di una maggior efficace azione amministrativa di gestione, predisposizione, sviluppo e acquisizione di software. In sostanza si indica alla Pubblica Amministrazione Regionale di rivolgere la propria domanda al mercato open source o software libero (FLOSS) per favorire un sistema rivolto alla trasparenza delle infrastrutture, dei servizi e dei documenti informatici pubblici, all'accessibilità e al rispetto degli standard, al pluralismo informatico, alla portabilità e alla sicurezza e, inoltre, all'economicità e all'efficacia dell'azione amministrativa.

La potenzialità che sta alla base della filosofia del software libero è quella di essere, oltre ad una soluzione tecnica, un messaggio sociale. Infatti il software libero, grazie alla pubblicazione dell'informazione, tutela la legittima libertà degli utenti e contribuisce a realizzare dinamiche di cooperazione volontaria fra i cittadini e per i cittadini. Questo è il motivo per cui sosteniamo che il software libero è una questione di libertà degli utenti, dei cittadini e del mercato, non è una sola e mera questione di tecnologia o di prezzo.

Premessa

Relazione

La presente proposta di legge si propone di promuovere la diffusione di tecnologie informatiche libere ed aperte nella pubblica amministrazione e nel territorio regionale. La proposta è frutto di un lavoro condiviso con le associazioni che operano nelle Marche per la promozione del FLOSS (Free Libre Open Source Software) cioè di programmi che l’utilizzatore, è libero di eseguire , ridistribuire, studiare , adattare alle proprie esigenze e migliorare. In particolare il testo è stato elaborato in forma partecipata mediante la costituzione di un gruppo di lavoro formato da soggetti appartenenti al mondo associativo, tecnici informatici e persone qualificate che operano nel settore ICT, sfruttando le potenzialità della rete informatica. Il gruppo ha infatti per lo più lavorato on line rendendo pubblici i vari passaggi posti in essere e raccogliendo i suggerimenti provenienti da qualsiasi interessato. La proposta ,in linea con la normativa nazionale e comunitaria, tiene conto dell’esperienza e delle buone pratiche già adottate in altre regioni e nel territorio nazionale. Si compone di 4 CAPI. Il primo Capo (disposizioni generali) contiene le finalità della legge e le definizioni. Il secondo Capo detta disposizioni rivolte all’amministrazione regionale imponendo l’utilizzo di software appartenenti alla categoria FLOSS, in ottemperanza ai principi di contenimento della spesa pubblica e di tutela della concorrenza. Come è noto, infatti, tali software costituiscono una valida alternativa a costi contenuti rispetto ai sistemi proprietari e rappresentano, nel contempo, strumenti capaci di implementare la qualità e l’efficienza nel settore pubblico. Tra i principali vantaggi, oltre ai costi minori per l’amministrazione, si ricordano la disponibilità del codice sorgente, l’indipendenza da uno specifico fornitore, la possibilità di sviluppare ed ampliare alcune parti del software. Altra rilevante novità della proposta è costituita dal fatto che la stessa impone all’amministrazione l’uso di formati, standard e protocolli aperti in modo da garantire interoperabilita', accessibilità e il mantenimento del diritto di accesso ai dati per lungo tempo. Si prevede inoltre che, nel rispetto della normativa statale vigente, la Regione acquisisca esclusivamente programma appartenenti alla categoria del FLOSS, fatta eccezione per i casi in cui non sia disponibile un software FLOSS equivalente al software proprietario o lo stesso non possa essere sviluppato a costi comparabili o con risultati ugualmente efficaci. Il terzo Capo individua gli interventi che la regione è tenuta a porre in essere per incentivare, tra i soggetti pubblici e privati, l’uso del FLOSS. Tra essi si segnalano le attività di promozione dello sviluppo di programmi di ricerca sul FLOSS orientati allo sviluppo delle tecnologie informatiche per la piccola e media impresa e per gli enti pubblici; le misure di incentivazione all’uso del FLOSS nelle imprese e tra i soggetti pubblici; le azioni volte a diffondere nelle scuole, nei centri territoriali permanenti per l’educazione degli adulti e nelle attività di formazione professionale l’insegnamento dei programmi FLOSS. Il Capo IV contiene le disposizioni finali relative alla attività di programmazione degli interventi regionali, all’istituzione di un centro di competenza sull’OPEN SOURCE, alle disposizioni transitorie e a quelle finanziarie.

CAPO I

Principi generali

Art. 1 (Finalità)

  1. La Regione promuove e tutela il pluralismo informatico, garantendo a tutti i cittadini l’accessibilità e la libera scelta di ogni piattaforma informatica, attraverso l’eliminazione di barriere create dalle differenze di standard.
  2. La Regione incentiva la diffusione e lo sviluppo del software libero, con particolare riferimento agli enti pubblici operanti nelle Marche, in considerazione delle sue positive ricadute sullo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica nonché sulla riduzione dei costi e sull'economia locale.

Art. 2 (Definizioni)

Ai fini della presente legge si intende per:

  • a) Software Libero: ogni programma che soddisfi la definizione di Software Libero redatta dalla Free Software Foundation
  • b) Software Open Source: ogni programma che soddisfi i criteri definiti nella Open Source Definition redatta dalla Open Source Initiative.
  • c) FLOSS (Free, Libre Open Source Software): un programma che risponda alle definizioni di Software Libero o di Software Open Source.
  • e) Software proprietario: un programma non appartenente alla categoria FLOSS.
  • f) Standard aperti: gli standard che ricadono sotto la definizione European Interoperability Framework di cui al programma della Commissione Europea IDABC (Interoperable Delivery of pan-European eGovernment Services to Public Administrations, Businesses and Citizens). In particolare si definisce aperto uno Standard:
    1. adottato e mantenuto da un’organizzazione no-profit ed il cui sviluppo avviene sulle basi di un processo decisionale aperto e a disposizione di tutti gli interlocutori interessati e le cui decisioni vengono prese per consenso o a maggioranza.;
    2. pubblico, il cui documento di specifiche è disponibile liberamente oppure dietro un costo puramente nominale;
    3. per il quale eventuali diritti di copyright, brevetti o marchi registrati devono essere irrevocabilmente concessi sottoforma di royalty-free.;
    4. non gravato da alcun vincolo al riuso, alla modifica e all’estensione dello standard stesso.
  • g) Formati aperti: formati di salvataggio ed interscambio di dati informatici le cui specifiche complete:
    1. siano note, a disposizione di ogni utente e liberamente utilizzabili;
    2. siano documentate in modo completo e approfondito affinché sia possibile scrivere un programma per elaboratore in grado di leggere o scrivere dati in tali formati;
    3. non siano presenti restrizioni di alcun tipo nell'uso e nello scrivere programmi che possono sfruttare tutte le capacità di tali formati.
  • h) Protocollo aperto: un protocollo di comunicazione che ha le stesse proprietà di uno standard aperto.

CAPO II

Amministrazione regionale

Art. 3 (Documenti e formati)

  1. La Regione utilizza formati aperti nella memorizzazione dei propri documenti e nella loro pubblicizzazione e pubblicazione on line.
  2. La pubblicizzazione e pubblicazione on line di dati in formato elettronico deve garantirne l’accesso senza limitazioni attraverso l’utilizzo di standard di comunicazione aperti e formati aperti.
  3. Non è in particolare consentito l’uso di formati grafici per la pubblicazione on line di documenti dei quali si possegga la versione in formato testo.
  4. La Regione nella gestione dei rapporti telematici con i cittadini, le imprese e le altre pubbliche amministrazioni mette a disposizione degli stessi gli strumenti software necessari, secondo i principi di cui all’articolo 5, rendendoli disponibili pubblicamente sotto licenza FLOSS.
  5. La Regione converte in formato aperto tutti i file in proprio possesso in ogni contesto operativo in cui ciò è realizzabile.

Art. 4 (Archivi elettronici)

  1. Gli archivi elettronici usati dalla Regione devono permettere l’accesso ai dati mediante protocolli aperti.
  2. Chiunque effettua il trattamento dei dati personali mediante l’ausilio di mezzi elettronici, ai sensi della normativa statale vigente in materia di protezione dei dati personali, o di dati la cui diffusione o comunicazione a terzi possa comportare pregiudizio per la pubblica sicurezza è tenuto ad utilizzare software libero di cui abbia a disposizione il codice sorgente.
  3. I codici sorgenti dei programmi per elaboratore elettronico utilizzati dalla Regione per il trattamento di dati personali e sensibili debbono essere conservati dalla stessa Regione al fine di consentire future verifiche sul controllo degli standard di sicurezza.
  4. Nessuna limitazione tecnica, di licenza, di copyright o di marchi registrati deve essere posta nell’estrazione dei dati dall’archivio o al trasferimento sul altro archivio.

Art. 5 (Interoperabilità)

  1. I servizi telematici messi a disposizione dalla Regione devono rispettare criteri di interoperabilità.
  2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione adotta ed utilizza protocolli, formati e standard aperti nell’interscambio di informazioni tra pubbliche amministrazioni, cittadini ed aziende.

Art. 6 (Accessibilità)

  1. La Regione sviluppa i propri servizi telematici in modo da garantirne l’accesso anche da parte di persone affette da disabilità fisiche o sensoriali utilizzando, laddove possibile, il software libero, protocolli, formati e standard aperti.

Art. 7 (Obblighi dell’amministrazione regionale)

  1. Nel rispetto della normativa statale vigente in materia di contratti di lavori pubblici, servizi e forniture, la Regione acquisisce esclusivamente programmi appartenenti alla categoria FLOSS, fatta eccezione per i casi in cui :
    • a)non è disponibile un equivalente software di tipo FLOSS;
    • b)un equivalente software di tipo FLOSS non può essere sviluppato con costi comparabili;
    • c)non è possibile raggiungere risultati ugualmente efficaci attraverso altro software di tipo FLOSS.
  2. Se l’Amministrazione Regionale intende avvalersi di un software non FLOSS, deve motivare analiticamente la ragione della scelta. La Regione utilizza prodotti che memorizzano le informazioni con formati aperti e che garantiscono l’interoperabilità e il mantenimento dei diritti di accesso ai dati nel lungo termine.

Art. 8 (Proprietà del software e sua pubblicazione)

  1. I software sviluppati dalla Regione sono resi disponibili con licenze appartenenti alla categoria del software libero e ne è garantita la massima diffusione e la massima fruibilità.
  2. La Regione rende pubblici i programmi e software sviluppati dagli enti dipendenti di cui detiene il codice sorgente.

CAPO III

Interventi

Art. 9 (Incentivazione alla ricerca e allo sviluppo)

  1. La Regione promuove lo sviluppo di programmi di ricerca sul FLOSS da parte di Università, Centri di ricerca, Enti pubblici o privati orientati allo sviluppo di tecnologie informatiche per la piccola e media impresa e per la pubblica amministrazione.

Art. 10 (Sostegno all’informazione)

  1. La Regione promuove l’adozione del software FLOSS da parte delle aziende e delle pubbliche amministrazioni.
  2. La Regione favorisce e promuove l’integrazione dei servizi tra pubbliche amministrazioni ed imprese anche attraverso l’adozione di piattaforme tecnologiche regionali basate su FLOSS, protocolli, formati e standard aperti.

Art. 11 (Cittadinanza attiva)

  1. La Regione riconosce il valore del software FLOSS come mezzo per diffondere la cultura informatica e abbattere le barriere digitali permettendo agli individui di partecipare a forme di cittadinanza attiva.
  2. La Regione promuove programmi di supporto, anche mediante sportelli fisici o on line rivolti a docenti, studenti e cittadini sulle tematiche relative al FLOSS.
  3. La Regione favorisce l’informatizzazione del territorio mediante programmi di distribuzione di software FLOSS e programmi di sostegno all’acquisto o al recupero di hardware anche da utilizzare presso biblioteche, scuole, associazioni o a sostegno di soggetti svantaggiati.

Art. 12 (Istruzione scolastica)

  1. La Regione favorisce la diffusione e l’insegnamento nelle scuole dei programmi e dei principi del FLOSS.
  2. La Regione promuove gli interventi di cui al comma 1 anche nei centri territoriali permanenti per l’educazione e l’istruzione della popolazione adulta

Art. 13 (Formazione professionale)

  1. La Regione e le Province nell’ambito della normativa regionale in materia di formazione professionale promuovono iniziative e moduli formativi rivolti alla conoscenza del software libero.

CAPO IV

Disposizioni finali

Art. 14 (Programmazione degli interventi)

  1. L’Assemblea legislativa regionale approva, su proposta della Giunta regionale un piano di legislatura attuativo degli interventi previsti dal Capo III.
    • Il piano in particolare definisce:
      • a) le linee di indirizzo e gli obiettivi da perseguire in attuazione della presente legge;
      • b) le priorità di finanziamento degli interventi previsti agli articoli 9-10-11 e 12;
      • c) le modalità per la realizzazione del monitoraggio.
  2. In attuazione del piano indicato al comma 1 la Giunta regionale approva, sentita la competente Commissione assembleare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria regionale un programma annuale in cui definisce la ripartizione delle risorse finanziarie tra i diversi settori di intervento indicati al Capo III nonché i criteri e le modalità di finanziamento degli interventi medesimi.
  3. Entro il 31 dicembre di ogni anno la Giunta regionale trasmette all’Assemblea legislativa una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge e sui risultati ottenuti.

Art. 15 (Centro di competenza sull'Open Source)

  1. La Regione promuove mediante intese con le Università marchigiane, gli enti locali , le associazioni marchigiane per la diffusione del FLOSS e con altri soggetti interessati la costituzione di un “Centro di competenza sul FLOSS” per lo studio, la promozione e la diffusione delle tecnologie conformi agli standard internazionali sul Software libero e Open Source. In particolare il Centro:
    • a) promuove raccordi tra pubblica amministrazione, imprese e associazione del settore per lo sviluppo di prodotti software con tecnologie conformi agli standard internazionali open source;
    • b) promuove lo scambio e la diffusione di esperienze, progetti e soluzioni FLOSS nelle pubbliche amministrazioni;
    • c) crea una community di soggetti informatici e utenti operanti nella pubblica amministrazione;
    • d) confronta tecnicamente tra loro le architetture di differenti progetti di sviluppo software al fine di un migliore conseguimento degli obiettivi di interoperabilità, uso di standard aperti, scalabilità nel tempo e semplicità di riuso da parte delle pubbliche amministrazioni.

Art. 16 (Disposizioni transitorie)

  1. La Regione adegua la propria organizzazione interna alle disposizioni di cui al Capo II entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. Ai fini di cui al comma 1 la Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa adottano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un programma di adeguamento.
  3. In sede di prima applicazione la Giunta regionale presenta all’Assemblea legislativa il programma di cui all’articolo 14 comma 1 entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. Il piano di cui all’articolo 14 comma 3 è approvato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2010.

Art. 17 (Disposizioni finanziarie)

  1. Per gli interventi previsti dalla presente legge l’entità della spesa è stabilita a decorrere dall’ anno 2010 con legge finanziaria nel rispetto degli equilibri di bilancio
  2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte a decorrere dall’anno 2010 nell’ UPB10303 a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione nel programma operativo annuale (POA)
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